L’OIC 32 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
Scopo di questo Principio è quello di definire i principi contabili per la presentazione e la redazione dei bilanci intermedi. Questi ultimi sono bilanci diversi dai bilanci d’esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine di esso. Pertanto i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti. I bilanci intermedi sono redatti per: — eventi particolari eccezionali espressamente disciplinati dal codice civile; — utilità d’informazione; — esigenza di dare pubblicità dell’andamento aziendale in corso d’anno. Esulano infine da questo Principio contabile i bilanci annuali in fase di liquidazione previsti dall’art. 2490 c.c.. Il presente Principio contabile è volto alla generalità delle imprese, fatta esclusione per quegli aspetti tipici per i quali esistono specifiche normative relativamente ad imprese operanti in settori particolari, quali gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi, ecc.
L’OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano: - i cambiamenti di principi contabili; - i cambiamenti di stime contabili; - la correzione di errori; - i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 24 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 19 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 18 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato. La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolto alle società che: - valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2426, numero 4, codice civile; - valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del D.lgs. 127/1991.
L’OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.
Il presente è un Principio generale in cui sono esposte le finalità del bilancio d’esercizio ed i suoi postulati. Esso contiene, perciò, i fondamentali riferimenti per la formazione del bilancio d’esercizio affinché esso possa assolvere la sua peculiare funzione informativa. Il documento considera, in tale contesto, i principi generali di bilancio previsti dalla vigente normativa di riferimento, ponendo a raffronto tali principi generali con le finalità ed i postulati generali del bilancio d’esercizio secondo i principi contabili. Le finalità e i postulati sono soggetti ad evoluzione nel tempo, al fine di essere rispondenti alle crescenti esigenze dei destinatari dei bilanci per quanto concerne la qualità dell’informazione e l’attendibilità dei valori con il mutare delle condizioni. Le finalità e i postulati del bilancio enunciati in questo documento si applicano alla generalità delle imprese, e pertanto non solo a quelle destinatarie della IV Direttiva e della VII Direttiva CEE ma anche a quelle destinatarie di specifiche disposizioni di legge (p.e. banche, assicurazioni, società finanziarie ecc.).
L’OIC 10 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio d’esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile.
L’OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.